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Transizione 5.0

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Transizione 5.0  - Polizza obbligatoria per i certificatori

I soggetti che emettono certificazioni tecniche devono dotarsi di adeguate coperture assicurative.
Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 specifica che l’obiettivo è proteggere le imprese da eventuali errori di valutazione tecnica o falsità nelle certificazioni, che potrebbero causare la perdita dei benefici. La polizza assicurativa deve avere un massimale commisurato al numero di certificazioni emesse e agli importi dei benefici legati ai progetti di innovazione certificati.

Durata della polizza assicurativa
L’importo da assicurare si basa sui fondi richiesti, ma la durata della polizza deve estendersi oltre la conclusione dell’attività del tecnico. Infatti, per mantenere il diritto ai crediti, l’impresa deve garantire, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto, la riduzione dei consumi energetici prevista inizialmente dal progetto di innovazione.

Dettagli delle certificazioni tecniche
Secondo la bozza di decreto, il tecnico che valuta preliminarmente il progetto di innovazione attesta la riduzione stimata dei consumi energetici e le percentuali di riduzione previste con gli investimenti pianificati. La certificazione tecnica deve includere informazioni sul progetto di innovazione, come l’ubicazione della struttura produttiva, la riduzione stimata dei consumi energetici, gli indicatori e algoritmi di calcolo utilizzati, e i criteri per definire un eventuale scenario contrattuale.
A conclusione del progetto, il tecnico verifica la realizzazione degli investimenti in linea con quanto certificato in fase preliminare. La certificazione tecnica finale deve confermare che il progetto è stato completato secondo le specifiche della certificazione iniziale. Se ci sono variazioni rispetto al progetto originale, queste devono essere documentate, insieme ai consumi energetici effettivamente ottenuti.
Le certificazioni tecniche saranno redatte seguendo i modelli disponibili sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del decreto. I certificatori devono dichiarare di possedere i requisiti di professionalità e di indipendenza, e di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

Tempi di rilascio delle certificazioni
In seguito alla pubblicazione della bozza del decreto, le compagnie assicurative stanno sviluppando prodotti specifici per proteggere le imprese in caso di errori o falsità nelle certificazioni. Sebbene non sia esplicitamente dichiarato, si presume che la polizza assicurativa debba essere attiva alla data del rilascio della prima attestazione, quando l’impresa presenta la comunicazione al GSE. Se questa viene accolta, l’ordine diventa irrevocabile. Ritardi nell’ufficializzazione del decreto o nella formalizzazione dei prodotti assicurativi potrebbero allungare i tempi per ordinare e produrre i macchinari.

Soggetti abilitati a rilasciare certificazioni
Possono rilasciare certificazioni tecniche gli esperti in gestione dell’energia certificati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI 11339, e le Energy Service Company (ESCO), certificate secondo la norma UNI CEI 11352. Inoltre, sono inclusi gli organismi di valutazione della conformità accreditati secondo almeno uno dei seguenti standard: UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI EN ISO 14065, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018; UNI CEI EN ISO/IEC 17024 per lo standard UNI CEI 11339 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo standard UNI CEI 11352.


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